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Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività

2025-04-16 20:16

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cripto-attività,

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo o, alternativamente ad un'imposta sul valore delle cripto-attività

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo o, alternativamente ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFE.
Entrambe le imposte adottano un'aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille e se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, si applica la misura massima di euro 14.000,00.

Come chiarito dalla circ. 30/2023 (§ 3.7.3), in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
L'imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • "1727" per il saldo dell'imposta sostitutiva (ris. 36/2023);
  • "1728" per la prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva (ris. 10/2024);
  • "1729" per la seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva (ris. 10/2024).

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